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Estratto dello statuto nazionale IDV Art. 5 - I Circoli
I Circoli sono libere associazioni di cittadini desiderosi di organizzarsi in proprio per contribuire allo sviluppo politico del partito ed alla sua penetrazione nel tessuto sociale del paese.
I Circoli sono territoriali e tematici (questi ultimi anche senza riferimento ad un ambito territoriale).
Ogni Circolo formalmente costituito nel rispetto dello "Statuto Unico dei Circoli" approvato dall'Ufficio di Presidenza opera in piena autonomia amministrativa, contabile e civile e determina il proprio programma di attività non in contrasto con le direttive degli organi statutari nazionali, regionali e territoriali del partito.
I circoli non possono in alcun modo e ad alcun titolo vincolare o rappresentare l'associazione, né utilizzare il contrassegno del partito senza il consenso espresso degli Organi statutari dell'associazione.
Possono costituirsi in Circoli gli aderenti del partito che perseguono finalità di comune interesse.
I Circoli concorrono e realizzano iniziative compatibili con i principi e gli obiettivi del partito stesso; ad essi non compete la rappresentanza del partito sul territorio.
Possono coesistere più Circoli nella medesima realtà territoriale.
I Circoli possono costituirsi anche all'estero e fra soggetti residenti all'estero ed in Italia.
Sono possibili forme spontanee di coordinamento dei Circoli nei diversi livelli territoriali e tematici.
I Circoli sono costituiti, salvo espressa deroga dell'Ufficio Nazionale Organizzativo, con la presenza di un minimo di 10 aderenti nei Comuni sino a 10.000 abitanti e di 20 aderenti in quelli con popolazione superiore.
Il riconoscimento della costituzione dei Circoli compete alla struttura di coordinamento regionale che vi provvede secondo le indicazioni dello Statuto Nazionale e Regionale.
Alla struttura nazionale viene data tempestiva comunicazione della costituzione dei circoli e della loro composizione, al fine della loro registrazione nel "Registro nazionale dei Circoli" e per esercitare il potere di verifica della composizione e della compatibilità dell'attività svolta dai circoli con l'interesse generale.
Il "Registro nazionale dei Circoli" è curato dall'Ufficio Nazionale Organizzativo. |
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